Indipendentemente dalla mera incidenza economica su ciascun lavoratore agricolo - ch’eppure ci sarà, se la norma “d’interpretazione autentica” prevista nella legge Finanziaria 2010 che, in quanto “principale documento giuridico per regolare la vita economica del Paese”, dispone ogni anno "la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" – il comma 5, art. 2 della Finanziaria 2010 introduce, sul piano del principio, un iniquo e differente metodo di calcolo della pensione rispetto alla generalità dei lavoratori.
Nella buona sostanza il Governo, attraverso una nuova legge che poco interpreta e molto innova, dispone in via definitiva un più basso trattamento pensionistico per tutti coloro che maturano il diritto alla pensione avvalendosi di periodi contributivi derivanti da lavoro agricolo in cui era vigente il salario medio convenzionale, superato definitivamente dal D.L.10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81.
A ciò consegue la legge Finanziaria stessa che, se approvata, interpretando il portato normativo del 1972, definisce il salario pensionabile non quello calcolato sulla base delle retribuzioni medie dell’anno in cui si presenta la domanda, ma quello dell’anno precedente.
Si tratta dunque di una “interpretazione” che, nei fatti, sancisce per gli operai agricoli pensioni ridotte rispetto a quelle degli altri lavoratori dipendenti.
Una palese ingiustizia, attuata senza tener minimamente conto dei notevoli passi avanti compiuti negli ultimi anni in direzione del processo di integrazione sul piano dei diritti previdenziali degli operai agricoli con la generalità dei lavoratori, che l’approfondimento sul piano giurisprudenziale di Claudia Cesarini chiarisce molto bene.