L’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali.

Domenica 2 luglio i lavoratori della Gelco s.r.l. di Castelnuovo Vomano hanno scioperato compatti contro la decisione unilaterale dell’azienda, presa nonostante il “no” dell’assemblea dei lavoratori, di instaurare il ciclo continuo (lavoro anche di sabato e di domenica).

Il diritto di sciopero è un diritto essenziale per rendere efficace l’azione collettiva sindacale.

“I diritti parlano, sono lo specchio e la misura dell’ingiustizia, e uno strumento per combatterla”. [Stefano Rodotà]

Nella Relazione sull’attività della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, presieduta dal Prof. Giuseppe Santoro Passarelli, lo scorso 22 giugno, si afferma che “a fronte di un buon livello di rispetto delle regole, si è, comunque, di fronte ad una conflittualità fisiologicamente elevata e non paragonabile a quella di altri paesi europei di comprovata democrazia sindacale”.

Qui il video della presentazione della Relazione sull’attività della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, presieduta dal Prof. Giuseppe Santoro Passarelli.

In realtà, gli ordinamenti collettivi europei del lavoro sono estremamente eterogenei.

Le differenze possono riguardare:

  • il tipo ed il grado di sindacalizzazione: movimenti sindacali forti ci sono in Belgio ed in Svezia, situazioni più deboli e con spaccature all’interno in Francia, Spagna e Portogallo, situazione da ricostruire nei Paesi dell’Est dopo la caduta dei regimi dittatoriali;
  • la struttura ed i contenuti della contrattazione collettiva: la struttura della contrattazione collettiva basata sul contratto nazionale di categoria è la più diffusa (ad eccezione del forte decentramento tipico del sistema britannico), mentre resta marginale nella maggior parte dei Paesi mediterranei ad eccezione dell’Italia;
  • le dimensioni del conflitto (durata, intensità, partecipazione): Germania e Francia hanno equilibri più stabili e duraturi, in Italia al contrario il rapporto conflittuale è la prassi;
  • le forme e gli ambiti della partecipazione.

Anche per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela di alcuni principali istituti del diritto sindacale le differenze sono evidenti.

Con particolare riferimento allo sciopero, è riconosciuto come diritto soggettivo (individuale ad esercizio collettivo) in Francia, Italia, Spagna, mentre in Germania ed in Gran Bretagna è considerato una immunità, cioè una semplice “libertà”, non un vero e proprio diritto, ed è riservato all’organizzazione sindacale.

Una piccola menzione anche per quanto riguarda la serrata. Si tratta di un diritto escluso nella maggior parte dei Paesi europei (Italia, Spagna, Francia) ma protetto per certi versi in altri (Germania), ed è stato equiparato dalla carta di Nizza allo sciopero. L’art. 28 stabilisce, infatti, che i datori di lavoro ed i lavoratori sono equiparati quanto ad azioni collettive per la difesa dei propri interessi. Si assume così come irrilevante la diseguaglianza economica e sociale tra le parti del rapporto di lavoro e si sancisce, al pari del diritto di sciopero, il diritto di serrata.

Ci sono ordinamenti, come anche quello italiano, che pongono in capo al giudice l’obbligo di verificare le condizioni di legittimità delle azioni collettive (ad esempio in caso di sciopero) ma in ragione della tutela di beni essenziali della persona o dell’ordinamento (ordine pubblico). Non sempre però è così, almeno non in Europa.

Vi ricordate le famose sentenze Viking (Corte di Giustizia 18 dicembre 2007 causa C-341/05) e Laval (Corte di Giustizia 11 dicembre 2007 causa C-438/05)?

In questi casi, invece, il controllo di legittimità è stato finalizzato alla tutela delle libertà economiche (di stabilimento e di prestazione di servizi). La conseguenza è, evidentemente, un bilanciamento squilibrato.

Nel caso Laval, la decisione della Corte ha portato ad alterare l’assetto di relazioni industriali svedese aprendo la strada alle imprese di Stati a basso costo del lavoro di accedere vantaggiosamente ai mercati dei Paesi più vicini.

La verità è che in Europa, le politiche sociali non trovano ampio spazio.

Si tratta di una scelta diametralmente opposta a quella del costituente italiano, che sancisce una netta separazione tra politica e economia e priva la prima di ogni possibilità di intervento (in funzione equilibratrice) nell’ambito della seconda.

Per essere più precisi, manca nell’ordinamento europeo il riconoscimento del diritto al lavoro.

Infine, quanto ai diritti sociali, il riconoscimento operato dall’art. 34 serve a sottoporre i contenuti e la portata dei diritti sociali ai vincoli congiunturali dell’economia aperta e in libera concorrenza, precludendo in radice non solo il dispiegamento delle garanzie apprestate per soddisfare i bisogni sottesi a questi diritti, ma anche la possibilità che si sviluppi una dialettica tra queste esigenze e le leggi dell’economia. In altre parole i diritti sociali sono declassati a diritti finanziariamente condizionati, cioè ad interessi occasionalmente protetti.

Cosa si potrebbe fare?

  • introdurre nel trattato una clausola di immunità dei diritti collettivi dalla possibile incidenza delle libertà economiche;
  • determinare standard minimi di tutela dei lavoratori;
  • dare pieno riconoscimento giuridico alle azioni di sciopero e contrattazione collettiva.

Fino a quel momento teniamoci stretti i nostri diritti.