Nota Il nuovo regolamento (UE) 2026-1739-interventi per le filiere e indirizzi per la prossima riforma PAC

Settembre 2026

Il 29 luglio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 luglio 2026 «che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare». Il nuovo regolamento viene introdotto per fornire nuove forme di supporto a favore degli agricoltori dell’Unione europea che da qualche anno si trovano a far fronte a uno scenario estremamente complesso generato dal perdurare degli effetti del COVID-19, dall’instabilità dei mercati globali, dall’incalzare delle emergenze climatiche e dalle conseguenze socio-economiche del conflitto russo-ucraino. In questo contesto le disfunzioni che già caratterizzavano i meccanismi di redistribuzione del valore aggiunto lungo la filiera si sono ulteriormente aggravate.

Tra le modifiche introdotte al regolamento sull’OCM unica vi sono l’estensione dell’obbligo di stipulare un contratto scritto prima della consegna per i prodotti agricoli, l’introduzione di clausole di revisione per i contratti di durata superiore a 6 mesi nel settore del latte e a 12 mesi negli altri settori, nuove norme di commercializzazione e di etichettatura, una procedura semplificata per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori e nuove norme per la regolamentazione dell’utilizzazione delle denominazioni della carne.

Il regolamento introduce inoltre modifiche al regolamento (UE) 2021/2115, relativo ai Piani Strategici della PAC, e al regolamento (UE) 2021/2116, riguardante il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della Politica Agricola Comune. In particolare la percentuale massima ordinaria di cofinanziamento dell’Unione viene aumentata dal 50% al 70% per gli investimenti effettuati presso aziende di giovani o nuovi agricoltori che hanno aderito per la prima volta a un’organizzazione di produttori e per le OP/AOP colpite da condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni parassitarie che abbiano causato perdite superiori al 30% della produzione media annua. Gli Stati membri possono inoltre destinare fino al 6% delle dotazioni inizialmente riservate ai pagamenti diretti al finanziamento degli interventi settoriali. In merito alle tempistiche le norme sui contratti scritti e sulle indicazioni commerciali facoltative si applicano a partire dal 19 agosto 2028, mentre la nuova normativa inerente le denominazioni della carne si applica dal 19 agosto 2029.

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