La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata la prima e concreta iniziativa finalizzata allo sviluppo di azioni positive di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura.

Introdotta dalla legge 116 del 2014 e successivamente modificata dalla legge 199 del 2016, al fine di estendere l’ambito dei soggetti che possono aderire alla rete, nonché estendere l’ambito delle funzioni svolte dalla cabina di Regia della rete stessa, la Rete del lavoro agricolo di qualità, rappresenta il riconoscimento dell’organizzazione del lavoro etica e rispettosa della legge delle imprese aderenti. L’adesione alla rete determina, infatti, che le aziende iscritte non siano prioritariamente oggetto dei controlli posti in essere dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e dell’INPS.

Chi può aderire?

Possono partecipare alla rete le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:

    1. non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»;
    2. non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l’obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
    3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
    4. applicare i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    5. non essere controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti sopra descritti;

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni:

    • gli sportelli unici per l’immigrazione
    • le istituzioni locali
    • i centri per l’impiego
    • gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura
    • i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
    • possono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
    • gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

Come funziona?

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da:

    • un rappresentante del Ministero del lavoro, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, dell’ispettorato nazionale del lavoro, dell’agenzia delle entrate, dell’ANPAL, dell’INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    • tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lav. subordinati delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie del CCNL.

La cabina di regia ha i seguenti compiti:

    1. delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
    2. esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti previsti dalla norma;
    3. redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’INPS;
    4. formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Ma soprattutto può svolgere monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l’immigrazione.

La cabina di regia, inoltre, promuove iniziative, d’intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di:

    • politiche attive del lavoro;
    • contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva;
    • organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale;
    • assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

I compiti aggiuntivi della cabina di regia vengono espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio.

La rete del lavoro agricolo di qualità può articolarsi in sezioni territoriali (con sede presso le CISOA) e promuovere iniziative a livello territoriale, d’intesa con le autorità competenti, in materia di:

    • politiche attive del lavoro e contrasto all’evasione contributiva;
    • organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale;
    • assistenza ai lavoratori stranieri immigrati;
    • intermediazione di domanda/offerta di lavoro nel settore agricolo, in collaborazione con l’ANPAL e la Rete Nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
    • trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

Attualmente sono 3.619 le aziende che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità (Dato INPS aggiornato al 7 marzo 2019).