L’esperienza e le buone pratiche dell’Ispettorato del lavoro bulgaro nella lotta a lavoro nero in agricoltura

L’esperienza e le buone pratiche dell’Ispettorato del lavoro bulgaro nella lotta a lavoro nero in agricoltura

Autore: Ispettorato del lavoro bulgaro (GLI EA)

L’agricoltura è un settore soggetto a un maggiore controllo su base annua poiché i dati delle ispezioni dimostrano che è alto il rischio di pratiche illegali nell’instaurazione dei rapporti di lavoro e nelle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli strumenti a disposizione dell’Ispettorato per individuare e limitare le forme di lavoro sommerso comprendono misure di prevenzione e sanzioni per i datori di lavoro, che beneficiano del lavoro sommerso, e misure di coordinamento tra le autorità nazionali ed europee competenti sulla base di accordi e scambi di esperienze. La più recente forma statutaria per combattere i casi di sfruttamento è la possibilità di concludere un contratto di lavoro di un giorno.

L’ispettorato ha sviluppato un sistema automatico (One-Day Labour Contract Portal) che consente agli imprenditori di scaricare il format del contratto di lavoro per un giorno. Gli imprenditori registrati possono ricevere il contratto collegandosi al sito: https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/.

Con una modifica del Codice del lavoro, entrata in vigore il 17 luglio 2015, agli imprenditori registrati è stata offerta l’opportunità di stipulare contratti di lavoro giornalieri per lavori agricoli stagionali a breve termine con lavoratori adibiti a mansioni che non richiedono qualifiche speciali per la piantagione e la raccolta di frutta, verdura, rose e lavanda. Tali contratti sono conclusi giorno per giorno e per non più di 90 giorni lavorativi nell’anno solare. Modificando il Codice del lavoro, il provvedimento, promulgato nella Gazzetta dello Stato del 22 maggio 2018, stabilisce che i contratti di lavoro di un giorno possono essere stipulati anche per 4 ore.

Questa buona pratica mira a limitare il lavoro sommerso nel lavoro agricolo stagionale e a consentire ai datori di lavoro di assumere lavoratori in modo più flessibile, compresi i disoccupati, i lavoratori socialmente svantaggiati e non specializzati. Il nuovo quadro giuridico ha creato chiarezza e certezza per i lavoratori dipendenti e per i datori di lavoro, che possono assumere legalmente lavoratori. Ha creato una base giuridica per affrontare il problema dell’assunzione legale della forza lavoro impegnata annualmente in attività agricole che richiedono un numero elevato di lavoratori per un breve periodo.

Le conclusioni della relazione di valutazione sull’efficacia dell’introduzione dei contratti di lavoro di un giorno, elaborate da un’agenzia di ricerca sociologica, per il periodo 16.07.2015-27.09.2016, sono le seguenti:

  • L’attuazione di contratti di un giorno ha portato a un alleggerimento delle procedure di assunzione;
  • L’estensione dei contratti di un giorno viene estesa aumentando il periodo della loro applicazione e creando una maggiore consapevolezza dei datori di lavoro sulle opportunità che offrono;
  • L’assunzione di persone a contratti di un giorno comprende persone non assicurate, il che significa che questo tipo di impiego non è utilizzato per sostituire un altro tipo di lavoro più sicuro;
  • I contratti di un giorno hanno dato un contributo significativo alla crescita dell’occupazione.

Inoltre, dall’inizio di aprile 2019 è stato implementato un meccanismo/procedimento per la dichiarazione online delle persone distaccate, in conformità con l’art. 9, punto 4, della direttiva 2014/67/CE in base al quale “Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori a norma del presente articolo possano essere completate in modo facilmente comprensibile dalle imprese, a distanza e con mezzi elettronici il più possibile “.

Altre misure e attività di prevenzione del lavoro irregolare in agricoltura includono:

Misure legislative: proposte di legge o modifica normative e regolamentari in conformità con le nuove esigenze del mercato del lavoro e le nuove realtà economiche. Nuova legislazione introdotta in relazione alla regolamentazione dell’accesso al mercato del lavoro per i lavoratori di paesi terzi, compresi il lavoro autonomo e l’occupazione di cittadini bulgari all’estero, compresa la loro libera circolazione all’interno dell’Unione europea e lo spazio economico dell’Unione europea; emendamenti legislativi relativi alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro in Bulgaria di cittadini di paesi terzi ai fini dell’occupazione stagionale; un accordo intergovernativo per la regolamentazione della migrazione di manodopera tra Bulgaria e Moldavia.

Misure istituzionali: per creare strutture e meccanismi per una migliore cooperazione tra le autorità competenti(Ispettorato generale del lavoro, Agenzia nazionale delle entrate, Istituto nazionale delle assicurazioni e Fondo nazionale di assicurazione malattia, Ministero degli interni, ecc.); investire nella formazione e nella condivisione di buone pratiche; condurre ispezioni congiunte da parte delle istituzioni, vigilando sul rispetto della legislazione sul lavoro, sulla sicurezza sociale e fiscale per rafforzare la lotta al lavoro sommerso e frenare l’economia sommersa nel suo complesso; migliorare la capacità dei vari organi competenti e dei diversi Stati membri di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso; cooperazione transfrontaliera attraverso l’IMI, ispezioni congiunte e scambi di buone pratiche nel quadro di accordi bilaterali; sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni relative al lavoro sommerso e incoraggiare gli Stati membri a intensificare gli sforzi per affrontare il lavoro sommerso;

Misure amministrative: che impongono nuovi regimi mirati per regolare la relazione o semplificare le procedure: il lavoro non è consentito senza un contratto di lavoro scritto e registrato. La registrazione deve essere effettuata prima che il dipendente inizi a lavorare per il datore di lavoro; gli Organi ispettivi del lavoro hanno il diritto di dichiarare l’esistenza del rapporto di lavoro quando trovano che il lavoro è fornito in violazione della legge; il decreto sostituisce il contratto di lavoro e deve essere registrato; cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno con le autorità competenti degli altri Stati membri dell’UE, gli Stati parti dell’accordo sullo Spazio economico europeo o la Confederazione svizzera e l’esecuzione transfrontaliera di sanzioni finanziarie e amministrative e ammende, comprese le tasse e spese, ratei. Ogni anno il piano delle attività dell’ispettorato si concentra sulla prevenzione dell’economia sommaria attraverso ispezioni nelle piccole e medie imprese, dove si trovano le pratiche non regolamentate più comunemente utilizzate.

Innovazioni tecnologichepratiche: uso delle moderne tecnologie dell’informazione. Sviluppo di strumenti (come guide di buone pratiche, ecc.) E valutazione dell’esperienza con strumenti simili.

Some good practices and experience of GLI EA tackling undeclared work

Some good practices and experience of GLI EA tackling undeclared work

Author: Bulgarian General Labour Inspectorate Executive Agency

Agriculture is a sector that is subject to increased control on an annual basis as the inspections’ data shows that it is at risk with regard to the implementation of unregulated practices in the emergence of employment relationships and the provision of healthy and safe working conditions. GLI EA’s functions for detecting and limiting forms of undeclared work include measures to prevent and impose sanctions on employers, who benefit from undeclared work, and to coordinate between relevant national and European authorities based on agreements and exchange of experience. The most recent statutory form for combating cases of non-employment is the opportunity to conclude a one-day employment contracts.

GLI EA has developed an Automated System (One-Day Labour Contract Portal) that allows farmers to be provided with samples of one-day contracts online. Employers can receive registered samples of labour contracts from the Portal for one-day employment contracts on the website of GLI EA: https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/.

By an amendment to the Labour Code, which entered into force on 17 July 2015, registered farmers were given the opportunity to conclude one-day employment contracts for short term seasonal agricultural work with workers, engaged in professions, not requiring special qualifications in the processing of plantations and harvesting fruit, vegetable, rose and lavender. Such contracts are concluded day-to-day and for no more than 90 working days in the calendar year. Amending the Labour Code, promulgated in the State Gazette of May 22, 2018, the one-day employment contracts can also be concluded for 4 hours.

This good practice seeks to limit undeclared work in seasonal agricultural work and to enable employers in the crop farming industry to employ workers more flexibly, including unemployed, socially disadvantaged and non-professional workers. The new legal framework has created clarity and certainty for employed workers as well as for the employers, who can legally employ workers. It has created a legal basis to address the problem of legally hiring the workforce, engaged annually in agricultural activities that require a large number of workers for a short period.

The conclusions from an assessment report on the effectiveness of the introduction of one-day employment contracts, prepared by a Sociological Research Agency, covering the period 16.07.2015-27.09.2016, are the following:

  • The implementation of one-day contracts has led to lighter employment in agriculture;
  • The scope of one-day contracts is extended by increasing the period of their application and better awareness of employers about the opportunities they provide;
  • The recruitment of individuals to one-day contracts includes non-insured persons, which means that this kind of employment is not used to replace another kind of more secure employment;
  • One-day contracts have made a significant contribution to employment growth.

Also from the beginning of April 2019 a mechanism/procedure for online declaration of the seconded persons was implemented, in compliance with Art. 9, point 4 of Directive 2014/67/EC according to which “Member States shall ensure that the procedures and formalities relating to the posting of workers pursuant to this Article can be completed in a user-friendly way by undertakings, at a distance and by electronic means as far as possible”.

Other measures and prevention activities against unregulated work include:

 Legislative measures: drafting or amending laws and sub-legislative acts in accordance with the new requirements of the labour market and the new economic realities. New legislation introduced in relation to the regulation of the labour market access for third-country workers, including self-employment and employment of Bulgarian citizens abroad, including their free movement within the European Union and the European Union economic space. Legislative amendments regarding the facilitation of the access to the labour market in Bulgaria of third-country nationals for the purposes of seasonal employment; an intergovernmental agreement for regulating labour migration between Bulgaria and Moldova concluded.

 Institutional measures to create structures and mechanisms for better cooperation between the relevant authorities (General Labour Inspectorate, National Revenue Agency, National Insurance Institute and National Health Insurance Fund, Ministry of Interior, etc.); investing in training and sharing of good practices; conduct joint inspections by institutions, supervising compliance with labour, social security and tax legislation to strengthen the fight against undeclared work and curb the shadow economy as a whole; improving the capacity of the various relevant bodies and participants of the Member States to tackle the cross-border aspects of undeclared work; including cross-border cooperation through IMI, joint inspections and exchange of good practices, within the framework of bilateral agreements; raising public awareness on issues, related to undeclared work, and encouraging Member States to step up their efforts to tackle undeclared work;

 Administrative measures imposing new targeted regimes to regulate the relationship or simplify procedures: Work is not allowed without a registered written employment contract. Registration must be done before the employee starts working for the employer; The Labour Inspection Bodies have the right to declare the existence of the employment relationship, when they find that labour is provided in violation of the law. The decree replaces the employment contract and must be registered. Administrative cooperation through the Internal Market Information System with the competent authorities of the other EU Member States, States party to the Agreement on the European Economic Area or the Swiss Confederation and the cross-border enforcement of financial and administrative penalties and fines, including fees and charges, accruals. Annually the Inspectorate’s Activity Plan focuses on the prevention of the gray economy by means of inspections in small and medium-sized enterprises, where the most commonly used non-regulated practices are found.

 Technological innovations practices, related to the use of modern information technologies. Developing tools (such as good practice guides, etc.) and evaluating experience with similar tools.

La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità: chi può aderire e come funziona

La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità: chi può aderire e come funziona

La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata la prima e concreta iniziativa finalizzata allo sviluppo di azioni positive di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura.

Introdotta dalla legge 116 del 2014 e successivamente modificata dalla legge 199 del 2016, al fine di estendere l’ambito dei soggetti che possono aderire alla rete, nonché estendere l’ambito delle funzioni svolte dalla cabina di Regia della rete stessa, la Rete del lavoro agricolo di qualità, rappresenta il riconoscimento dell’organizzazione del lavoro etica e rispettosa della legge delle imprese aderenti. L’adesione alla rete determina, infatti, che le aziende iscritte non siano prioritariamente oggetto dei controlli posti in essere dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e dell’INPS.

Chi può aderire?

Possono partecipare alla rete le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:

    1. non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»;
    2. non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l’obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
    3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
    4. applicare i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    5. non essere controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti sopra descritti;

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni:

    • gli sportelli unici per l’immigrazione
    • le istituzioni locali
    • i centri per l’impiego
    • gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura
    • i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
    • possono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
    • gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;

Come funziona?

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da:

    • un rappresentante del Ministero del lavoro, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, dell’ispettorato nazionale del lavoro, dell’agenzia delle entrate, dell’ANPAL, dell’INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    • tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lav. subordinati delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie del CCNL.

La cabina di regia ha i seguenti compiti:

    1. delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
    2. esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti previsti dalla norma;
    3. redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’INPS;
    4. formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

Ma soprattutto può svolgere monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l’immigrazione.

La cabina di regia, inoltre, promuove iniziative, d’intesa con le autorità competenti in materia e le parti sociali, in materia di:

    • politiche attive del lavoro;
    • contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva;
    • organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale;
    • assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

I compiti aggiuntivi della cabina di regia vengono espletati promuovendo la stipula delle convenzioni e utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio.

La rete del lavoro agricolo di qualità può articolarsi in sezioni territoriali (con sede presso le CISOA) e promuovere iniziative a livello territoriale, d’intesa con le autorità competenti, in materia di:

    • politiche attive del lavoro e contrasto all’evasione contributiva;
    • organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale;
    • assistenza ai lavoratori stranieri immigrati;
    • intermediazione di domanda/offerta di lavoro nel settore agricolo, in collaborazione con l’ANPAL e la Rete Nazionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
    • trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

Attualmente sono 3.619 le aziende che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità (Dato INPS aggiornato al 7 marzo 2019).

Contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura: la normativa italiana

Premessa

Il contesto del più recente periodo, evidenzia la drammatica diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il cosiddetto “caporalato”, favorito non solo dalla crisi economica, ma anche dal sempre più crescente numero di immigranti in fuga da fame, carestie, persecuzioni e guerre.

Si creano così le condizioni affinché imprenditori senza scrupoli possano realizzare cospicui proventi illeciti che alimentano un importante giro di affari.

Il caporalato è fortemente diffuso su tutto il territorio nazionale: oltre alle regioni del Sud d’Italia (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), è forte l’esplosione del fenomeno al Centro Nord, in particolare in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lazio e non è difficile immaginare che sia proprio l’agricoltura l’enorme serbatoio di riferimento per i caporali.

La rilevanza del fenomeno è dovuta al carattere stagionale dell’attività agricola e al forte ricorso al lavoro a giornata; fattori che non hanno trovato nelle misure di regolarizzazione degli stranieri o di regolamentazione del lavoro atipico, strumenti di contrasto sufficienti a ridurre l’impiego di mano d’opera non regolare.

Pertanto, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, accanto all’intensificazione dei controlli e all’inasprimento dell’apparato sanzionatorio per i casi di sfruttamento, risulta fondamentale favorire un percorso d’emersione della legalità anche attraverso un sistema di promozione delle imprese virtuose e maggiori misure di supporto dei lavoratori.

 

Cenni sul caporalato e la sua evoluzione

Il termine “caporalato” è riferito ad un antichissimo sistema di organizzazione del lavoro agricolo temporaneo, svolto da braccianti inseriti in gruppi di lavoro di dimensione variabile.

Il caporale ha il compito di reperire la manodopera adatta, di condurla sul fondo e di dirigerla durante l’attività lavorativa: agisce di fatto come un vero e proprio mediatore di manodopera che, in alcuni casi, si fa anche carico di governarne l’attività, secondo le richieste dell’imprenditore agricolo.

Attualmente, anche per effetto della crisi economica e del crollo dei prezzi agricoli, il fenomeno del caporalato è progressivamente degenerato, trasformandosi in una attività volta all’elusione della disciplina sul lavoro, con sfruttamento a basso costo di manodopera che viene fatta lavorare abusivamente e illegalmente senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali e senza versamento dei contributi previdenziali.

Lo sfruttamento della manodopera avviene oggi attraverso sistemi ben diversi dal passato. I lavoratori vengono ingaggiati da persone fisiche ( per conto di imprese senza scrupoli ) che svolgono attività di intermediazione illecita di manodopera, assicurando alle imprese utilizzatrici pacchetti di lavoratori sottopagati e sfruttati, per i quali gli intermediari provvedono anche al trasporto e alla sistemazione logistica ricavandone, a loro volta, beneficio economico.

Le norme di contrasto al caporalato

Il quadro sanzionatorio si articola su tre differenti livelli di gravità:

  1. la riduzione in schiavitù (e reati correlati)
  2. intermediazione di manodopera (603bis c.p.)
  3. grave sfruttamento di cui art.22 comma 12quater, d.lgs n.286/1998

Contro lo sfruttamento dei lavoratori e il fenomeno del caporalato, la FLAI CGIL e la CGIL hanno raggiunto un primo importante risultato nel 2011 con il riconoscimento di reato penale del caporalato e dell’intermediazione illecita di manodopera (art. 603 bis del Codice Penale).

Ma il più straordinario risultato è rappresentato dalla Legge n. 199/2016 che riscrive l’art. 603 bis del c.p. in una logica di armonizzazione organica delle diverse norme in materia, e rafforza l’opera di contrasto contro il fenomeno del caporalato.

 

I tre punti fondamentali della legge 199/2016

La norma parte dall’attenzione al versante dell’illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori all’evidente fine di profitto, in violazione delle più elementari norme poste a presidio della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei diritti fondamentali della persona.

Ecco cosa cambia in tre punti con la nuova legge che servirà a combattere con strumenti efficaci ed adeguati il fenomeno del caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura:

  1. punizione da 1 a 6 anni di reclusione e multa da 500 a 1.000 Euro (per ciascun lavoratore reclutato) per chiunque recluta manodopera allo scopro di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori o utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’intermediazione illecita: la legge modifica l’art. 603 bis del codice penale configurando il reato di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, non più soltanto per i caporali, ma anche per i datori di lavoro;
  2. introduzione dell’indice di sfruttamento: si determina una condizione di “sfruttamento” del lavoratore quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: reiterata corresponsione della retribuzione in modo palesemente difforme da quanto previsto dai contratti di lavoro, reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, sottoposizione a condizioni alloggiative degradanti;
  3. confisca delle cose utilizzate per commettere il reato o dei beni nella disponibilità del colpevole: la legge introduce gli arti. 603 bis1 e 603 bis 2 del codice penale che dispongono un procedimento di confisca obbligatoria in caso di condanna. In alternativa al sequestro, qualora l’interruzione dell’attività possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale, viene disposto il controllo giudiziario dell’azienda.

Inoltre è stata modificata la legge della Rete del lavoro agricolo di qualità (l. n. 116/2014):

  • possono iscriversi alla Rete solo le aziende che applicano i Contratti Collettivi di Lavoro del settore;
  • possono aderire alla Rete attraverso apposite convenzioni i centri dell’impiego;
  • la Rete si articola a livello territoriale con sede presso le CISOA, alle quali vengono demandati compiti di formulare gli indici di coerenza del comportamento aziendale, garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all’impiego, promuovere forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro.

Dopo l’introduzione del reato di intermediazione illecita di manodopera, l’approvazione di strumenti di accertamento più efficaci come l’indice di sfruttamento e la previsione di pene detentive anche per i datori di lavoro che utilizzano i caporali, rappresenta un completamento importante del quadro legislativo che tutela di diritti dei lavori ed intende combattere ogni forma di sfruttamento. In tal senso, anche le modifiche apportate alla disciplina della Rete del lavoro agricolo consentono, attraverso l’incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro in un luogo pubblico, di accendere un faro di legalità e trasparenza sul contesto di disperazione e sfruttamento che genera il lavoro nero.